<<1. A decorrere dall'annata venatoria 2010-2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'
articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.>>.