Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Art. 12
 (Sanzioni)
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 46, comma 2, L. R. 13/2009
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 143, comma 1, L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 13/2023