1.
Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la Giunta regionale dispone:
a) il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, nonché delle relative disposizioni;
b) la valutazione della conformità comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformità ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la libertà di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attività multidisciplinari;
c) la definizione delle modalità di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.