﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 marzo 2008

      , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Sezione III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Associazione dei cacciatori</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Associazione dei cacciatori)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>                  L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.                </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>                 Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione dei cacciatori:                <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>                    individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, l'Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;                  </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>                    garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea degli eletti;                  </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>                    determina la composizione degli organi, assicurando nell'Assemblea degli eletti un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi rappresentanza in seno all'Assemblea degli eletti, tale organo è integrato mediante cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non rappresentate;                  </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>                    stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.                  </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>                  In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.                </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>                  I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.                </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>                  Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.                </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>                  Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.                </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>                  L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.                </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 18 maggio 2009, depositata il 29 maggio 2009 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 3 giugno 2009), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;</p><p style="text-align: justify;"><strong>d) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><strong>e) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;</p><p style="text-align: justify;"><strong>g) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>la gestione diretta dell'attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span> L'Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span> L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span> L'Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span> Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera h), L. R. 12/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017</p></p></p></body></html>