Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO II

TUTELA DELLA FAUNA

Capo I

Organizzazione della tutela

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:

a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;

b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;

c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;

d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);

e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;

f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;

g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;

h) monitoraggio sanitario;

i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;

j) gestione faunistica e venatoria;

j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;

j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:

1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;

2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;

3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;

6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;

j septies)

( ABROGATA )

j octies)

( ABROGATA )

j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;

j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(24)(25)(26)(27)

2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;

b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;

c) approva i Piani venatori distrettuali;

d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;

e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;

e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;

f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;

g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.

g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g sexies) cura la vigilanza venatoria.

(18)(19)(20)(21)(22)(23)(28)

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

Note:

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera j bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera j ter) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10  Lettera j quater) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

11  Lettera j quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

12  Lettera j sexies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

13  Lettera j septies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

14  Lettera j octies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

15  Lettera j nonies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

16  Lettera j decies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

17  Lettera j undecies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

18  Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

19  Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

20  Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

21  Lettera g quater) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

22  Lettera g quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

23  Lettera g sexies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

24  Lettera j decies) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 108, lettera a), L. R. 14/2016

25  Lettera j sexies) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

26  Lettera j septies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

27  Lettera j octies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

28  Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

Art. 3 bis

(Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)

(1)

1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.

Note:

Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 4

(Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;

b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;

c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;

e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;

f) supporto conoscitivo per la redazione e l'aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;

g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;

h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.

(2)

2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.

3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 75, comma 1, L. R. 28/2017

Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 45/2017

Art. 5

( ABROGATO )

(4)

Note:

Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 12/2010

Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 12/2010

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 2, L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 6

(Comitato faunistico regionale)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.

2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.

3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:

a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;

c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;

d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;

e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;

f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;

g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).

(1)

4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.

5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.

6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.

7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.

8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.

9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(2)

11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.

13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Note:

Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 44/2017

Art. 7

(Funzioni del Comitato faunistico regionale)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;

b) formula proposte di indirizzo dell'attività tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;

c) formula proposte di indirizzo per le attività concernenti la gestione venatoria;

d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;

e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.

2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Associazione di cui all'articolo 19.

Capo II

Programmazione faunistica

Art. 8

(Piano faunistico regionale)

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;

b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede esclusivamente a:

a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;

b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;

c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.

(9)

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:

a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;

b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;

c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;

d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;

e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;

f) individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica;

g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;

h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

(1)(2)(4)(5)(6)(10)

3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.

(7)

4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.

5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.

(8)

6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.

8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.

9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.

11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.

12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.

(3)

Note:

Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009

Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009

Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010

Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

10  Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Art. 8 bis

(Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)

(1)

1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:

a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;

d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.

2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.

3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.

4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.

5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione che provvede, in particolare:

a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;

a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;

b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;

c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);

d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.

(2)(3)(6)(7)

6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di riproduzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica. In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.

(4)(5)

7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.

9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.

Note:

Articolo aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009

Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 12/2010

Lettera a bis) del comma 5 sostituita da art. 2, comma 72, L. R. 22/2010

Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 22/2010

Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Integrata la disciplina della lettera a bis) del comma 5 da art. 2, comma 58, L. R. 14/2018

Art. 8 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013

Capo III

Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica

Art. 9

(Monitoraggio sanitario)

1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.

(1)

2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.

3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.

4. Il programma di monitoraggio prevede:

a) l'analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;

b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;

c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;

d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;

e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all'indagine.

5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 10

(Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)

(11)(14)

1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;

b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;

c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;

d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;

e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;

f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

(13)(15)(16)(17)(18)

2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

(12)

3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.

Note:

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 24/2009

Comma 4 abrogato da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 24/2009

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 12/2010

Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 12/2010

Comma 5 bis aggiunto da art. 145, comma 4, L. R. 17/2010

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 18/2011

Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10  Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

11  Articolo sostituito da art. 2, comma 108, lettera b), L. R. 14/2016

12  Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 25/2016

13  Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 25/2016

14  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 14/2018

15  Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 42, L. R. 13/2019

16  Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

17  Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

18  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 11

(Tutela di specie di interesse comunitario)

(4)

1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.

(2)(3)(5)

2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.

(1)

2 bis. Il contributo per le attività di prevenzione è finalizzato ad abbattere le spese relative alla protezione e alla guardiania delle greggi di ovicaprini, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b).

(6)

3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010

Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO III bis

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA

Art. 11 bis

(Fauna selvatica ferita)

(1)

1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

(2)

2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.

(3)(7)

3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.

(4)

4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

a) organizzate dalla Regione;

b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

c) riconosciute dall'ENCI.

(8)

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(9)

4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.

(10)

5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992.

6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.

7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

(5)

7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.

(11)

7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.

(12)(14)

7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.

(13)(15)

8.

( ABROGATO )

(6)

9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria). Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.

(16)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 2 sostituito da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

Comma 4 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

Comma 4 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

10  Comma 4 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

11  Comma 7 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

12  Comma 7 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

13  Comma 7 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.

14  Comma 7 ter sostituito da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

15  Comma 7 quater sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

16  Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 20/2018