Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:

a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) alla direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;

c) alla direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;

d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);

f) alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);

g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).

2. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:

a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;

b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;

c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;

d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;

e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.

Art. 2

(Principi per la destinazione del territorio)

(1)(2)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3, nella parte in cui si sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 13/2009