Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 44 bis

(Richiami vivi)

(1)(2)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.