Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 39

(Regolamenti di esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:

a)

( ABROGATA )

a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;

b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;

b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;

c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;

d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;

e)

( ABROGATA )

f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;

g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.

h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.

h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), L. R. 12/2010

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 12/2010

Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 12/2010

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 108, lettera c), L. R. 14/2016

Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 25/2016

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

10  Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

11  Lettera h .1) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 10, L. R. 20/2018

12  Parole sostituite alla lettera h bis) del comma 1 da art. 65, comma 6, L. R. 6/2019

13  Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 13/2019

14  Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 13/2019

15  Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 50, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.