Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 37

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;

f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;

g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;

h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;

l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.

(1)(2)(3)(7)

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.

(5)

2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

(4)(6)

Note:

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 15/2012

Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 15/2012

Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 15/2012

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 25/2014

Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, lettera u), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Comma 2 bis sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 28/2017

Lettera l) del comma 1 interpretata da art. 3, comma 9, L. R. 20/2018