Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 16

(Regolamento di fruizione venatoria)

(7)

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio.

(2)

2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.

(1)(3)

3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:

a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;

b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);

c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).

(4)

3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.

(5)

3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.

(6)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 6, L. R. 17/2010

Parole soppresse al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017

Comma 3 sostituito da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

Comma 3 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 2, L. R. 28/2017