﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 marzo 2008

      , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/04/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Piano venatorio distrettuale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> Il Distretto venatorio predispone il PVD anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span> In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span> L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span> La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 bis. </span>In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span> Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span> Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>la relazione di verifica di significatività dell’incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete &lt;&lt;Natura 2000&gt;&gt;, predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.</p><p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 7 sostituito da art. 28, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite alla lettera g) del comma 10 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 3), L. R. 3/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 7 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017</p></p></body></html>