Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Capo I
 Disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria
Art. 28
 (Esercizio venatorio)
1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.
3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.
5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.
Art. 29
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 15, L. R. 24/2016
6 Comma 1 sostituito da art. 90, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
10 Comma 2 abrogato da art. 90, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
15 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
16 Parole soppresse al comma 6 da art. 90, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
17 Comma 8 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
18 Comma 7 sostituito da art. 90, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 12/2018
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2018
21 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 65, comma 2, L. R. 6/2019
22 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
23 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
24 Parole aggiunte al comma 5 da art. 45, comma 4, lettera b), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
Art. 30
 (Tesserino regionale di caccia)
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 31
2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 7,97 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 19,90 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Note:
1 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, con DPReg. 03/03/2009, n. 055/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 59, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 60, L. R. 12/2009
4 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011, con DPReg. 05/03/2010, n. 042/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).
5 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 12/2010
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010
8 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, con DPReg. 15/02/2011, n. 024/Pres. (B.U.R. 2/3/2011, n. 9).
9 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013, con DPReg. 15/02/2012, n. 046/Pres. (B.U.R. 29/2/2012, n. 9).
10 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, con DPReg. 24/01/2013, n. 06/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).
11 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, con DPReg. 13/02/2014, n. 019/Pres. (B.U.R. 5/3/2014, n. 10).
12 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con DPReg. 13/02/2015, n. 031/Pres. (B.U.R. 4/3/2015, n. 9).
13 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati confermati, per effetto di quanto disposto al comma 5, in misura pari a quelli dell'annata precedente, anche per l'annata venatoria 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, con DPReg. 17/02/2016, n. 031/PRes. (B.U.R. 2/3/2016, n. 21).
14 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, con DPReg. 09/02/2017, n. 033/Pres. (B.U.R. 22/02/2017, n. 8).
15 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, con DPReg. 20/2/2018, n. 038/Pres. (B.U.R. 07/03/2018, n. 10).
16 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, con DPReg. 20/2/2019, n. 023/Pres. (B.U.R. 06/03/2019, n. 10).
17 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, con DPReg. 14/2/2020, n. 026/Pres. (B.U.R. 04/03/2020, n. 10).
18 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2021 - 31 marzo 2022, con DPReg. 16/2/2021, n. 014/Pres. (B.U.R. 03/03/2021, n. 9).
19 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, con DPReg. 9/2/2022, n. 010/Pres. (B.U.R. 02/03/2022, n. 9).
20 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, con DPReg. 2/2/2024, n. 014/Pres. (B.U.R. 6/3/2024, n. 10).
Art. 32
 (Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 145, comma 12, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 12, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 91, comma 1, L. R. 28/2017
6 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 8/2022
8 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 8/2022
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 8/2022
10 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 122/2023
11 Parole aggiunte al comma 4 da art. 45, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
12 Comma 4 bis sostituito da art. 45, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023
13 Comma 4 ter aggiunto da art. 45, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023
14 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 106/2024
Art. 33
 (Permessi di caccia e inviti)
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.
3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 13, L. R. 17/2010
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 8/2022
4 Lettera b) del comma 2 bis abrogata da art. 45, comma 7, L. R. 10/2023
Art. 33 bis
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
4 Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 34
 (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992 , in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 145, comma 14, L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 28/2017