Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Capo IV
 Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010
3 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 23
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 8 e 9.
2 Comma 1 sostituito da art. 145, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
3 Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 145, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 5 sostituito da art. 145, comma 9, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Comma 11 sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 28/2017
10 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 25
 (Zone per le attività cinofile)
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 57, L. R. 12/2009
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 58, L. R. 12/2009
3 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
12 Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
14 Parole aggiunte al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
15 Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
16 Parole sostituite al comma 7 da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
17 Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 7, L. R. 20/2018
Art. 26
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 45, comma 3, lettera a), L. R. 10/2023
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 3, lettera b), L. R. 10/2023
7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 45, comma 3, lettera c), L. R. 10/2023
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 3, lettera d), L. R. 10/2023
Art. 26 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
2 Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 15/2012, nella parte relativa all'istituzione del comma 3 del presente articolo.
3 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013