Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Sezione II
 Distretti venatori
Art. 17
 (Distretti venatori)
1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 7, L. R. 17/2010
Art. 18
 (Funzioni)
1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;
e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;
g) realizzano almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell’ultimo anno, nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare. Qualora le stesse non partecipino all’esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento.
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 12/2010
2 Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 25/2016 . La disposizione si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017, così come disposto all'art. 3, c. 16, della medesima L.R. 25/2016.
3 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
4 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 29, L. R. 25/2018
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 28, L. R. 15/2020
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 81, L. R. 13/2021
8 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 8/2022