Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Sezione I
 Riserve di caccia
Art. 14
 (Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 145, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 147, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Comma 6 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Comma 7 .1 aggiunto da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 2, L. R. 8/2022
Art. 15
 (Funzioni)
1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 16
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 6, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
4 Comma 3 sostituito da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 2, L. R. 28/2017
Art. 16 ter
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 8/2022