Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Capo II
 Programmazione faunistica
Art. 8
 (Piano faunistico regionale)
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
2 Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
3 Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010
4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
8 Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8 bis
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009
2 Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 12/2010
3 Lettera a bis) del comma 5 sostituita da art. 2, comma 72, L. R. 22/2010
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 22/2010
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Integrata la disciplina della lettera a bis) del comma 5 da art. 2, comma 58, L. R. 14/2018
Art. 8 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013