Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 47
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
b) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c) l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e) l'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43;
j) i commi da 2 a 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia);
n) l'articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;
2. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.