Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria.
Art. 46
(Modifiche alla
legge regionale 14/2007
)
1.
La
lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007
č sostituita dalla seguente:
<<k)
l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.>>.