Art. 44 bis
1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.
2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.