Art. 41
(Trattamento dei dati personali)
1. In conformitā ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione č autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
2.
Costituiscono finalitā di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione č autorizzata al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;
b) l'esercizio di attivitā di vigilanza e controllo;
c) l'esercizio di attivitā sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017