Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria.
Art. 41
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformitā ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione č autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017