Art. 40
(Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della
legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della
legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'
articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la
legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'
articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.
14. Gli articoli 25 e 38 della
legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della
legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della
legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della
legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della
legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 13 bis aggiunto da art. 3, comma 61, L. R. 12/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 48, comma 6, L. R. 13/2009
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata il 1 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 6, L.R. 13/2009, nella parte che ha aggiunto il comma 1 bis al presente articolo.
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
5 Parole soppresse al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
6 Comma 13 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 12/2010
7 Comma 10 abrogato da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.