Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 4
 (Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)
2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 75, comma 1, L. R. 28/2017
2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 45/2017