Art. 3 bis
(Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)
1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.