Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 38
 (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2023.