Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 38
 (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall' articolo 30, comma 1, della legge 157/1992 , e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.