Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 35
 (Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)
5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera s), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 65, comma 5, L. R. 6/2019