Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria.
Art. 33 bis
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
2. L'aspirante esercita l'attivitā venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
4 Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 13/2020