Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 30
 (Tesserino regionale di caccia)
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019