Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria.
Art. 28
 (Esercizio venatorio)
1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attivitā dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.
3. L'esercizio venatorio č consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumitā delle persone e la tutela dei beni.
5. Non č considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attivitā venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.