Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/04/2025

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 23
 (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 18 maggio 2009, depositata il 29 maggio 2009 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 3 giugno 2009), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 18 maggio 2009, depositata il 29 maggio 2009 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale del 3 giugno 2009), l'illegittimità costituzionale del comma 9 del presente articolo.
3 Comma 1 sostituito da art. 145, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
4 Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 145, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 5 sostituito da art. 145, comma 9, lettera c), L. R. 17/2010
6 Comma 7 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 11 sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 28/2017
11 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 12/2018