Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010
3 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017