Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 19
1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.