Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 18
 (Funzioni)
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 12/2010
2 Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 25/2016 . La disposizione si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017, così come disposto all'art. 3, c. 16, della medesima L.R. 25/2016.
3 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
4 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 29, L. R. 25/2018
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 28, L. R. 15/2020
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 81, L. R. 13/2021
8 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 8/2022
9 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.