Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 14
 (Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 145, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 147, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Comma 6 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Comma 7 .1 aggiunto da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 2, L. R. 8/2022