Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 11 bis
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria). Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Comma 2 sostituito da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9 Comma 4 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
10 Comma 4 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11 Comma 7 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12 Comma 7 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13 Comma 7 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14 Comma 7 ter sostituito da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
15 Comma 7 quater sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
16 Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 20/2018