Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 11
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.