<<Art. 21 bis
(Fauna selvatica morta)
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla
legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di
legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.