Art. 44
(Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attivitā di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo č esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validitā triennale, č rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo č consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, č approvato il calendario di cattura per specie.
3.
Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalitā di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attivitā di cattura;
e) le modalitā per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f)
( ABROGATA )
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
2 Articolo sostituito da art. 145, comma 15, L. R. 17/2010
3 Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 11/2011
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera x), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.