Art. 7 ter
(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall'annata venatoria 2010/2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'
articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.