Art. 24
(Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative)
1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.