Art. 16
(Regolamento di fruizione venatoria)
1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio.
2. Il regolamento č adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformitā individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.
3.
L'esercizio venatorio č consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:
a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria giā esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).
3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale č consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.
3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutivitā del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 6, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
4 Comma 3 sostituito da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 2, L. R. 28/2017