Art. 14
(Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
4. Lo statuto dell’associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell’associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 16 ter, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all’Amministrazione regionale entro dieci giorni dall’approvazione.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
7.1 Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.
7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 145, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 147, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Comma 6 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Comma 7 .1 aggiunto da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 2, L. R. 8/2022