Art. 12
(Gestione venatoria)
1. La gestione venatoria č l'insieme delle attivitā necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.
2. La gestione venatoria č attuata dai cacciatori con le modalitā e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.