Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 11
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.