Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 8
 (Realizzazione del Piano di azione locale)
1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.
2. La vigilanza sull'esecuzione del PAL è svolta dalla Comunità montana che procede a verifiche semestrali dello stato di attuazione. Qualora emergano inadempimenti o ritardi, interviene adottando le azioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
3. La Comunità montana, in caso di controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni assunte con il PAL, su istanza di uno dei soggetti interessati o d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Nel caso di esito positivo è redatto processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione la cui sottoscrizione impegna i firmatari. Nel caso di esito negativo la controversia può essere definita con arbitrato rituale.
4. La Comunità montana riferisce annualmente alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, mediante il rapporto annuale di cui all'articolo 10, comma 1, del rispetto degli impegni assunti.