Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 11
2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.
3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).
5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 9/2008
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 9/2008
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 70, L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 14, lettera b), L. R. 6/2013
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, L. R. 15/2014
6 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 83, L. R. 27/2014
7 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 118, L. R. 27/2014
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 96, L. R. 20/2015
9 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 33/2015
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 16, L. R. 44/2017