Legge regionale , n. - TESTO VIGENTE dal 06/03/2008

Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).
Art. 4
1.
L'articolo 4 della legge regionale 41/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Procedure di formazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
2.Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3.Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.>>.