Art. 4
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 1 e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 1 e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.