Art. 2
(Variazione delle aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione)
1. Nelle more dell'approvazione delle norme che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, da emanarsi ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione, e in conformitā a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 43, della legge finanziaria statale 2008, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere esenzioni dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attivitā produttive (Irap), nei limiti stabiliti dalle leggi statali.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015
3 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015