Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 7

(Certificazione linguistica)

1. La conoscenza della lingua friulana è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.

3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti, tenuto conto delle proposte dell'ARLeF, con regolamento regionale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ARLeF promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana.

5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dall'ARLeF.

(1)

6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale, l'ARLeF, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale.

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2019