Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 19
(Insegnamento volontario della lingua friulana)
1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.
3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.